Lo Statuto

Lo Statuto

IL MONDO DI CLAUDIO MARCHINI ONLUS

Costituita nel ricordo di Claudio, giovane che ha cessato di sorridere, d’amare, di gioire, di sognare, la famiglia e gli amici vogliono seminare quell’allegria, quell’amore che Claudio emanava, verso gli altri, in particolare verso i bambini, dando vita ad un sogno.

  1. – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
        1. E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata “IL MONDO DI CLAUDIO MARCHINI ONLUS”, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, per sostenere lo sviluppo ed il sostegno dell’istruzione, dell’assistenza socio-sanitaria e della sicurezza stradale, nonché di beneficenza verso associazioni, enti e/o istituzioni con finalità analoghe e/o di pubblica utilità, in seguito chiamata per brevità “Associazione”. L’associazione ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
        2. L’Associazione adotta come simbolo una figura piana a forma di L inclinata con interno giallo e bordo rosso, con la scritta all’interno della L: “il mondo di claudio marchini” e con davanti una circonferenza raffigurante il mondo con inserito, un bambino che legge.
        3. Essa ha sede in Lucca, viale C. Castracani, n. 468/D – c/o Croce Verde P.A. di Lucca, ma può costituire sedi secondarie amministrative e/o di rappresentanza, sia in Italia sia all’estero. L’eventuale spostamento della sede dell’Associazione all’interno del territorio del Comune di Lucca non comporta modifiche del presente Statuto.
        4. La durata dell’Associazione, con decorrenza dalla data dell’atto costitutivo è fissata a tempo indeterminato.
  2. – SCOPO
        1. L’Associazione non ha fini di lucro ed è indipendente da tutte le organizzazioni politiche, religiose ed economiche, e aperta a tutti coloro che ne condividono i principi ispiratori, senza limiti d’età. Può aderire ad Organismi ed Organizzazioni aventi gli stessi fini o fini analoghi. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di beneficenza nello svolgimento delle sue attività, rivolte a favore di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi, e si atterrà ai principi di solidarietà, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative.
        2. Gli scopi dell’Associazione vengono perseguiti nei seguenti ambiti:
  1. PROMUOVERE E SOSTENERE L’ISTRUZIONE E L’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA NEI PAESI DEL SUD DEL MONDO DI LINGUA SPAGNOLA, PORTOGHESE E FRANCESE.
  2. PROMUOVERE E SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, PREVENZIONE, INFORMAZIONE E EDUCAZIONE SULLA SICUREZZA NELLE STRADE.
  3. PROMUOVERE E SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONI, ENTI E/O ISTITUZIONI QUALI LA CROCE VERDE P.A. ED IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO DELLA CITTA’ DI LUCCA, OD ALTRE SIMILARI CON SCOPI NELL’AMBITO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE ED A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE SVANTAGGIO SOCIALE ECONOMICO FAMILIARE PSICHICO O FISICO.
        1. Questi scopi possono essere raggiunti con iniziative di qualsiasi natura quali: riunioni, convegni, seminari, sperimentazioni, manifestazioni, concerti, spettacoli, diffondendo informazioni con bollettini, pubblicazioni, riviste, proposte di legge, beneficenza, fornitura di materiali, realizzazione di opere (asili, scuole, campi sportivi, ecc.), nonché tutte le altre iniziative affini a quelle sopraelencate e consentite dalle vigenti leggi in materia.
        2. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
        3. Tutte le attività promosse dall’Associazione vengono sostenute dall’apporto di tempo e di disponibilità offerto in modo volontario dagli associati. Il Consiglio Direttivo, di seguito, in breve, denominato “Consiglio” ha la facoltà, verificate le risorse economiche finanziarie dell’Associazione, di compiere tutti quegli atti e di concludere tutte quelle operazioni di natura immobiliare e mobiliare che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.
  1. – PATRIMONIO
        1. Il patrimonio è costituito:
          1. dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
          2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
          3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
        2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
          1. dalle quote e contributi degli associati;
          2. dall’utile derivante da manifestazioni in genere, concerti, spettacoli, ecc. o partecipazione ad essi;
          3. dalle erogazioni liberali degli associati e/o terzi;
          4. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
  2. – ESERCIZI SOCIALI
        1. L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
        2. Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio.
        3. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
        4. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in forma indiretta, qualsiasi utile agli associati e a terzi; eventuali utili ricavati da attività statutarie devono essere impiegati per gli scopi previsti dall’art. 2 dello Statuto. E’ fatto altresì divieto di distribuire avanzi, fondi riserve beni e capitale durante la vita dell’associazione a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia fatta ad altra ONLUS che per legge statuto o regolamento faccia parte delle medesima struttura.
        5. Utili ed avanzi attivi della gestione saranno totalmente impiegati per le finalità istituzionali dell’ente.
  3. – SOCI
        1. Il numero degli associati è illimitato. Fanno parte dell’Associazione, oltre ai soci fondatori, le persone fisiche o giuridiche, le associazioni e gli enti che aderiscono versando una quota annua non inferiore a quella stabilita dal Consiglio. Detti aderenti assumeranno la qualifica di “socio ordinario”. Acquisiscono la qualifica di “socio sostenitore” coloro che versano la quota annuale determinata dal Consiglio, che dovrà essere pari o maggiore di almeno tre volte quella prevista per un socio ordinario. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Associazione. Il Consiglio si riserva di accettare tale richiesta motivando la sua eventuale decisione contraria.
        2. Oltre ai soci di cui al primo comma fanno parte dell’Associazione coloro che sono nominati dal Consiglio, su proposta di almeno due Consiglieri o venti soci, con la qualifica di “socio onorario”, in ragione dei loro meriti nella promozione e/o nel sostentamento con rilevanti apporti, sia finanziari sia d’altro tipo, alla vita e agli scopi dell’Associazione o in ragione dei loro meriti nella solidarietà sociale con scopi affini a quelli dell’associazione; di “socio benemerito” per aver contribuito finanziariamente con rilevanti somme, anche una tantum, al raggiungimento degli scopi o che abbiano versato per almeno per venti anni, senza interruzione, la quota sociale.
          La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione; ciascun associato ha in particolare il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
        3. La qualità di socio non è trasmissibile.
        4. L’esclusione di un Socio potrà essere deliberata dal Consiglio solo per i motivi di cui al comma 4 dell’art. 7 dello Statuto.
        5. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
        6. La qualità di socio ordinario e sostenitore si perde per decesso, dimissioni, decadenza per uno dei motivi di cui all’art. 7, comma 4 dello Statuto. La qualità di socio fondatore, onorario e benemerito si perde per decesso, dimissioni o decadenza per uno dei motivi di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), c) e d) dello Statuto.
        7. I Soci fondatori, onorari e benemeriti, hanno sempre diritto di voto sino al decesso, dimissione o decadenza.
  4. – ADEMPIMENTI E DIRITTI DEI SOCI
        1. I soli soci ordinari e sostenitori devono versare l’intero importo delle quote associative annuali, così come determinate dal Consiglio.
        2. Aderendo all’Associazione i soci s’impegnano:
          1. al rispetto dell’Atto Costitutivo dell’Associazione, dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali;
          2. a concorrere alla formazione del capitale dell’Associazione con la sottoscrizione ed il versamento contestuale della quota associativa e d’ogni altro contributo richiesto dal Consiglio;
          3. a collaborare al buon mantenimento dell’Associazione partecipando alle assemblee, divulgando e promuovendo le attività dell’Associazione stessa.
        3. Gli associati, la cui qualità viene a tutti gli effetti acquisita al momento dell’accettazione e dopo aver versato l’importo per la quota sottoscritta, hanno diritto di partecipare attivamente alla vita dell’Associazione.
        4. Oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto ulteriori forme e modi di partecipazione potranno essere fissati nell’apposito regolamento.
        5. Gli associati hanno tuttavia diritto di sottoporre agli organi competenti eventuali proposte relative alla gestione sociale ed all’andamento dell’Associazione.
        6. Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata nei limiti stabiliti dall’Associazione stessa.
        7. Gli aderenti dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.
        8. Le quote o i contributi associativi, sono intrasmissibili.
  5. – SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE
        1. Gli associati sono ammessi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo, purché in regola con le quote sociali.
        2. Il recesso del socio può avvenire in qualsiasi momento.
        3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio ed ha effetto immediato.
        4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio con delibera motivata contro gli associati:
          1. che tengono comportamenti contrari agli scopi associativi;
          2. che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio e/o dall’assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
          3. che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di socio o gli impegni assunti verso l’Associazione;
          4. che danneggino materialmente e moralmente l’Associazione.
        5. Tale provvedimento, dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il socio può ricorrere seguendo le modalità dell’infrascritto art. 19 mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione nei successivi trenta giorni.
  6. – ORGANI SOCIALI
        1. Sono organi dell’Associazione:
          1. L’Assemblea;
          2. Il Consiglio Direttivo;
          3. Il Presidente;
          4. Il Collegio dei Revisori.
          5. Il Collegio dei Probiviri.
        2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, salvo quanto infrascritto, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo.
  7. – ASSEMBLEA
        1. I soci sono convocati in assemblea dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno, entro il trentuno maggio, per l’approvazione dei bilanci, tramite pubblicazione su un quotidiano o affissione nell’albo dell’Associazione o mediante comunicazione scritta o per e-mail diretta a ciascun socio, almeno dieci giorni prima dell’assemblea.
        2. L’Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’Art.. 20 c.c.
        3. L’Assemblea, oltre all’approvazione dei bilanci, alla elezione dei componenti il Consiglio, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, delibera su tutto quant’altro a lei è demandato per legge o per Statuto o per quanto non è espressamente demandato agli altri Organi.
        4. I soci voteranno i candidati, inseriti nelle liste (una per ogni organo da eleggere) in ordine alfabetico – con specificato a fianco la qualifica di socio, che ne hanno fatto richiesta, in forma iscritta su apposito modulo predisposto dal Consiglio, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per le elezioni, purché in regola con le norme statutarie. Possono essere eletti alle cariche statutarie solo i soci maggiorenni che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione. I soci votano su schede predisposte dal Consiglio, esprimendo un numero massimo di preferenze non superiore ai membri da eleggere per ogni organo dell’Associazione.
        5. Hanno diritto di intervenire all’assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni, in regola col pagamento della quota annua di Associazione, eseguito almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa, fatta eccezione per i soci di cui al comma 7 dell’art. 5. Non sono ammesse deleghe, il socio deve intervenire personalmente all’assemblea.
        6. L’assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, l’assemblea è presieduta dal socio presente più anziano d’iscrizione o di nomina tra quelli del comma 7 dell’art. 5, secondo l’ordine di qualifica.
        7. Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.
        8. Spetta al Presidente dell’assemblea di costatare il diritto dei presenti all’intervento all’assemblea e alla legittimazione al voto.
        9. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale, che ogni associato ha diritto di consultare, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
        10. Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione, che potrà avvenire un’ ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
        11. Le delibere sono approvate a scrutinio palese, salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
        12. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti sia in prima sia in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio non hanno voto.
  8. – CONSIGLIO DIRETTIVO
        1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette membri, i quali dureranno in carica tre anni e in ogni modo fino alla loro sostituzione, e sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio uscente, in ogni caso, rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.
        2. Qualora il socio eletto è una persona giuridica, un associazioni o un ente, lo stesso sarà rappresentato in consiglio, durante tutto il mandato, dal Presidente o dalla persona da esso nominata.
        3. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Sindaco Revisore e di Probiviro.
        4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
        5. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
        6. Il Consiglio, che dovrà essere convocato, entro quindici giorni dalla sua elezione, dal Presidente uscente, ed in subordine dal Consigliere più anziano per iscrizione, nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente (sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento), un Segretario (redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea, che firma insieme con il Presidente; cura il disbrigo della corrispondenza e la tenuta e la conservazione di atti e verbali, dello schedario degli iscritti e dell’inventario) ed un tesoriere (redige i bilanci e cura la contabilità).
        7. Il Consiglio può nominare un Presidente onorario scelto fra i soci che si siano distinti, per oltre dieci anni, per i loro meriti per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione di cui all’art. 2 del presente Statuto, il quale non avrà nessun potere di rappresentanza giuridica dell’Associazione.
        8. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere con maggior anzianità di iscrizione all’Associazione.
        9. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno.
        10. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, consegnato anche a mano ai destinatari, o tramite invio fax o posta elettronica, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a un giorno e l’avviso, potrà essere dato senza alcuna formalità.
        11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni inerenti l’accettazione di donazioni, lasciti, acquisizione o vendita di immobili devono essere approvate dalla maggioranza del Consiglio.
        12. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
        13. IL Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’assemblea o agli altri organi. Esso procede anche alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione secondo le norme vigenti; può affidare incarichi agli associati o a terzi o formare comitati scientifici o gruppi di lavoro specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese; può inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio; redige il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. In particolare delibera in ordine alla predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, all’ammissione dei soci, all’ammontare della quota sociale e agli indirizzi dell’Associazione, alle azioni disciplinari nei confronti degli associati, alla cura di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
        14. Il Consiglio provvede alle attività dell’Associazione e delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E’ in ogni caso fatto divieto al Consiglio la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
  9. – PRESIDENTE
        1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea di tutti gli associati, è eletto dal Consiglio nel suo seno a maggioranza, nei tempi e nei modi riportati nel precedente art. 10.
        2. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, oltre ad avere la firma sociale, inoltre cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio.
        3. Al Presidente è delegato il potere di agire con firma singola per il compimento dei seguenti atti:
          1. convocare e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio;
          2. esigere somme di qualsiasi provenienza e a qualsiasi titolo, da qualunque Cassa pubblica o privata, nazionale o estera;
          3. ritirare somme, valori, vaglia, titoli, buoni del Tesoro, rendite, assegni, rilasciando quietanze e discarichi con ampio esonero da ogni e qualsiasi responsabilità per la Cassa che eseguirà i pagamenti;
          4. fare ogni operazione di banca, aprire, chiudere, liquidare, prelevare e versare su conti correnti e depositi bancari e postali di qualsiasi specie;
          5. ritirare ogni specie di corrispondenza, anche assicurata, pieghi, valori, pacchi, colli, merci, delle Poste, delle Ferrovie, delle Dogane, dai Monopoli di Stato e da ogni altro ufficio;
          6. rappresenta l’Associazione presso qualsiasi Ente pubblico o privato con facoltà di stipulare convenzioni aventi oggetto finalità coincidenti con gli scopi dell’Associazione.
        4. In caso d’assenza, d’impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
        5. Il Presidente può delegare per le operazioni di cui alle lettere b), c) e d) il Tesoriere.
  10. – COLLEGIO DEI REVISORI
        1. La gestione dell’Associazione è controllata da un collegio dei Revisori, costituito da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci dei quali:
          1. un Sindaco effettivo ed un supplente devono avere idoneità e capacità professionali;
          2. due effettivi ed un supplente devono essere soci, anche senza idoneità.
        2. I Sindaci revisori, che possono essere anche soci, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
        3. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere e di Probiviro.
        4. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio; dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigeranno una relazione ai bilanci annuali; potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
        5. Il Consiglio stabilisce l’eventuale emolumento dei componenti, non soci, oltre un rimborso spese.
        6. L’istituzione del Collegio dei Revisori dovrà essere istituito solo ed esclusivamente nell’ipotesi che i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di euro trecentomila, salvo diversi obblighi di legge o regolamenti in materia di associazione di promozione sociale senza scopo di lucro.
  11. – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
        1. Le controversie sociali sono sottoposte ad un Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci tra persone aventi attitudine e competenza. Essi devono deliberare entro novanta giorni dalla presentazione dell’esposto.
        2. I Probiviri, che devono essere soci, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
        3. La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Consigliere e di Revisore dei Conti.
        4. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri saranno in ogni caso valide se prese a maggioranza.
  12. – COMITATO SCIENTIFICO
        1. Il Consiglio può nominare Comitati Scientifici. Essi sono costituiti da un numero variabile di membri anche estranei all’Associazione.
        2. Il Consiglio ne fissa il numero e nomina altresì il Presidente o un Coordinatore e può stabilire anche un emolumento ai componenti, non soci, oltre un rimborso spese.
        3. Compito del Comitato Scientifico:
          1. elaborare studi e ricerche di ausilio all’attività dell’Associazione;
          2. selezionare i relatori e/o gli artisti per convegni, seminari, sperimentazioni, manifestazioni, concerti, spettacoli, ecc.;
          3. svolgere funzioni consultive, su argomento specialistico, per il Consiglio.
  13. – GRUPPI DI LAVORO
        1. Il Consiglio può nominare Gruppi di Lavoro. Essi sono costituiti da un numero variabile di membri che devono essere soci dell’Associazione.
        2. Il Consiglio ne fissa il numero e nomina altresì il Coordinatore e può stabilire anche un rimborso spese ai componenti.
        3. Compito del Gruppo di Lavoro:
          1. approfondire e proporre o istruire su argomenti attinenti l’attività dell’Associazione;
          2. svolgere funzioni consultive, su argomenti generali e/o particolari, per il Consiglio.
  14. – ATTIVITÀ SECONDARIE
        1. L’Associazione potrà esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui alle normative vigenti in relazione alle associazioni di promozione sociali.
  15. – MODIFICHE STATUTARIE
        1. Le proposte di modifiche del presente Statuto, che dovranno in ogni caso essere effettuate secondo le disposizioni di rito, saranno valide se approvate con la maggioranza dei due terzi dell’Assemblea, che dovrà essere convocata secondo quanto in precedenza disciplinato.
  16. – SCIOGLIMENTO – ESTINSIONE
        1. Lo scioglimento dell’Associazione, per i casi previsti dalla legge, è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La stessa Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
        2. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità o ad altra ONLUS sentito l’organismo di vigilanza e controllo sulle ONLUS di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n 662, salvo diversa disposizione di legge e più precisamente in base a quanto stabilito al successivo comma.
        3. Il patrimonio residuo, in tale eventualità, dovrà essere devoluto nell’ordine, se ancora esistenti: 1° alla Croce Verde P.A. di Lucca; 2° al Villaggio del Fanciullo di Lucca; 3° ad altre Associazioni del Comune di Lucca e in sottordine della Provincia di Lucca o della Regione Toscana, sentito l’Organismo di controllo, in osservanza degli scopi statutari.
        4. L’Associazione si estingue quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Anche in questa ipotesi il patrimonio residuo dovrà essere devoluto secondo quanto previsto dal secondo comma.
  17. – CONTROVERSIE
        1. Tutte le controversie tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri nominato dall’Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti interessate, senza formalità di procedura. L’afferente decisione sarà inappellabile e definitiva.
  18. – NORME TRANSITORIE
        1. I membri di tutti gli organi dell’Associazione, per il solo secondo mandato, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 9, possono essere eletti anche tra i soci maggiorenni che abbiano almeno due anni di iscrizione all’Associazione.
        2. Nel solo primo mandato dalla nascita dell’Associazione, i membri del Collegio dei Probiviri sono nominati dal Consiglio.
        3. Il primo bilancio preventivo dell’Associazione, per il solo anno 2005, è predisposto ed approvato dal Consiglio.
  19. – NORMA DI RINVIO
        1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni si fa riferimento alle norme di codice civile ed alla vigente normativa in materia di associazione di promozione sociale senza scopo di lucro.

Allegato all’atto costitutivo ai rogiti del Notaio D. Costantino di Lucca, Rep. n. 84753 del 07/05/2005, reg.to a Lucca il 24/05/2005 al n. 1823, modificato con verbale di assemblea ricevuto dal Notaio D. Costantino di Lucca, Rep. n. 85998 del 08/08/2005, reg.to a Lucca il 12/08/2005 al n. 2766.